Patrocinio Gratuito

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
– i cittadini italiani
– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
– gli apolidi
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

N.B: In materia penale il limite reddito annuo imponibile di euro 10.628,16 è elevabile di € 1.032 per ciascun familiare convivente col richiedente.